Se la formazione alla sicurezza sul lavoro è la “chiave di volta” di ogni strategia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, in realtà solo una formazione che sia rigorosa ed efficace può incidere realmente sui comportamenti dei lavoratori.
E questo vale anche per la formazione in modalità e-learning che, come messo in luce da diversi articoli di PuntoSicuro sulla qualità della formazione, non sempre viene proposta con il rigore necessario o in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa.
Per questo motivo torniamo oggi a parlare di formazione alla sicurezza cercando di soffermarci sulla formazione e-learning, sulle indicazioni normative partendo da un seminario che si è tenuto il 13 settembre 2017 durante la manifestazione modenese “ Ambiente Lavoro Convention” e che è stato organizzato dall’azienda Mega Italia Media srl in collaborazione proprio con il nostro giornale e con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla qualità della formazione.
Il seminario “ Il rigore didattico nella formazione obbligatoria in modalità e-learning su salute e sicurezza”, che ha visto una buona partecipazione di pubblico e una ricca interazione con i relatori, si è soffermato sulla normativa, sulle esperienze positive e sul rigore didattico necessario per erogare una formazione e-learning che possa essere in grado di incidere sui comportamenti dei lavoratori.
Per comprendere, a livello normativo, quali siano i limiti e i destinatari della formazione e-learning in Italia ci soffermiamo oggi su una relazione, a cura di Luigi Meroni ( Mega Italia Media srl), che ha presentato un utilissimo resoconto dell’evoluzione normativa su questa innovativa modalità formativa.
In “La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza” si ricorda, innanzitutto, che il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rimandando la definizione di durata, contenuti minimi e modalità formative a successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni.
E vengono citati nella relazione in particolare:
– i due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e datori di lavoro RSPP;
– l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (sostituisce un precedente Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione e che, come vedremo, apporta sensibili cambiamenti anche ai due Accordi del 2011, ad esempio riguardo all’utilizzo della modalità e-learning.
Partendo da un breve excursus storico sull’e-learning in materia di sicurezza si segnala che la modalità “FAD” (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.
Ricordiamo, a questo proposito, che la “ formazione in e-learning”, un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla “formazione a distanza” che avviene passivamente senza l’appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.
Veniamo poi agli Accordi Stato-Regioni del 2011 dove la “modalità e-learning” viene prevista per:
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Arriviamo infine, in questo breve riassunto dell’evoluzione normativa, all’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016che amplia i corsi ammessi in e-learning. I corsi ammessi diventano:
– i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
– la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Senza dimenticare, continua il relatore, che “la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare progetti formativi sperimentali regionali(nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma)”.
Nella relazione si fa ad esempio riferimento alla Regione Lombardia e al Decreto della Direzione generale Salute del 6 novembre 2013 n. 10087 che prevede il “Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità”.
Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:
– Docenti-formatori per la sicurezza;
– Coordinatori per la Sicurezza.
Ed è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il mondo sanitario.
La relazione si sofferma poi su alcuni limiti.
Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza “è da ritenersi valida solo se:
– “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
– nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II dell’Accordo del 7 luglio 2016.
Riprendiamo a questo proposito alcuni elementi, con riferimento anche al rigore richiesto dalla normativa vigente, tratti dall’Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” del recente Accordo Stato-Regioni:
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Il soggetto formatore del corso dovrà: – essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’allegato A; – essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System); – garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma); – garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico). B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione elearning (LMS) in grado di monitorare e di certificare: – lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente; – la partecipazione attiva del discente; – la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; – la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO); – la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; – le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning. Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata. Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy. |
Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:
– RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
– Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)”.
FONTE PUNTOSICURO.IT