Tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti all’ accordo ADR su strada o per ferrovia ( RID ), oppure operazioni di carico e scarico, confezionamento dei colli, imballaggio e/o riempimento connesse a tali trasporti. (D. L. nr.35 del 27/1/2010 art 11 comma 1 e cap. 1.8 ADR) Per materie si intendono sostanze, rifiuti ed oggetti appartenenti alle seguenti classi dell’ ADR/RID:
- CLASSE 1 materie, ed oggetti esplosivi
- CLASSE 2 gas
- CLASSE 3 liquidi infiammabili.
- CLASSE 4.1 materie solide infiammabili
- CLASSE 4.2 materie soggette ad accensione spontanea.
- CLASSE 4.3 materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
- CLASSE 5.1 materie comburenti.
- CLASSE 5.2 perossidi organici
- CLASSE 6.1 materie tossiche.
- CLASSE 6.2 materie ripugnanti o infettive
- CLASSE 7 sostanze radioattive
- CLASSE 8 materie corrosive.
- CLASSE 9 materie ed oggetti di diversa pericolosità
Le disposizioni non si applicano:
- Al trasporto privato,
- Alle attività suddette effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;
- Alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell’Unione europea
Esenzioni dall’ obbligo di nomina del consulente ADR/RID (Cap. 1.8.3.2 ADR)
Gli stati contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichinono alle imprese:
- le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
- che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi
Sono altresì esenti dall’ obbligo di nomina del consulente ADR/RID (D. L. nr.35 del 27/1/2010)
- le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell’ ADR ai quali e’ associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
- le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui al punto 1), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.
Condizioni per usufruire dell’ esenzione (Decreto 4/7/2000)
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa,
- ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24,
- con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese,
- un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate
L’ impresa deve comunicare l’intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
L’ impresa che si e’ avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni riguardanti la data, il tipo di merce e la quantità trasportata, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.