Il Dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato dal Dpcm del 18 ottobre 2020, dispone le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni del decreto sono applicate dalla data del 14 ottobre 2020 (del 19 ottobre per le modifiche introdotte dal Dpcm 18 ottobre) in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
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Per approfondire
Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale?
Per la gestione della Fase 2 è stato attivato uno specifico sistema di monitoraggio, introdotto con il decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. Il monitoraggio è elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni.
In Italia, inoltre, è attiva fin dall’inizio dell’epidemia la sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale.
La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.
Cosa si raccomanda ai cittadini italiani?
- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
- È vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria.
- È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- È raccomandata una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.
- È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
- È obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
- in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagirvi versino nella stessa incompatibilità.
- È fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. - È fortemente raccomandato nelle abitazioni private evitare feste ed evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
- Può essere disposta a chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.Leggi anche
Cosa si intende per quarantena, sorveglianza attiva ed isolamento? Quali sono le differenze?
Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.
La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Cosa bisogna fare al termine della quarantena per rientrare al lavoro?
Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.
Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento.
È possibile ricevere la ricetta del proprio medico curante via mail o con messaggio sul cellulare?
Sì. Con l’Ordinanza del 19 Marzo 2020 è consentito ottenere dal proprio medico curante il “Numero di Ricetta Elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo. Con la circolare del 14 maggio 2020 è consentito l’uso della ricetta elettronica anche per i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei medicinali per la terapia del dolore.
Il medico può:
- trasmettere il promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o elettronica ordinaria (PEO);
- comunicare il Numero di Ricetta Elettronica tramite comunicazione telefonica o SMS o applicazioni che consentano lo scambio di messaggi e immagini.
Il farmacista, una volta acquisito il Numero di Ricetta Elettronica e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito, provvede all’erogazione del farmaco richiesto.
Cosa significa che non è consentito accedere ad una funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti?
Significa che se si è stati esposti ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso, non è possibile partecipare alle funzioni religiose, intendendo come “contatto” un “contatto stretto“, così come definito dalla Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, ovvero:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19, in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto.
Sono un operatore sanitario che lavora in un reparto COVID-19 posso partecipare alle funzioni religiose?
Sì, l’accesso al luogo della celebrazione è consentito a patto che siano sempre stati impiegati idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l’assistenza sanitaria prestata.
Quali precauzioni devo prendere se devo viaggiare?
I viaggiatori devono attenersi a rigide misure igieniche, lavarsi le mani con acqua e sapone regolarmente e / o utilizzare disinfettanti per le mani a base di alcol. Evitare di toccare il viso con le mani non lavate, evitare il contatto con le persone malate, in particolare quelle con sintomi respiratori e febbre. Va sottolineato che le persone anziane e le persone con patologie croniche di base devono prendere molto sul serio queste misure precauzionali.
I viaggiatori che sviluppano sintomi durante o dopo il viaggio devono autoisolarsi; coloro che sviluppano sintomi respiratori acuti entro 14 giorni dal rientro devono consultare telefonicamente immediatamente il proprio medico.
Qualora il contatto stretto fosse rientrato nella sua nazione di appartenenza cosa fa il ministero della Salute?
Invia una segnalazione mediante Early Warning and Response System of the European Union (EWRS). Il sistema EWRS è una piattaforma web ad accesso riservato che consente ai paesi dell’UE di segnalare tempestivamente eventi con un potenziale impatto sull’UE, condividere informazioni e coordinare la risposta.
Per i paesi extra UE, si invia una segnalazione mediante National Focal Point (NFP).
Analogamente, tramite EWRS e National Focal Point pervengono segnalazioni di contatti al nostro Paese che vengono inoltrati alle Regioni.
Cosa succede se un passeggero risulta COVID-19 positivo? Cosa è il contact tracing?
ll ministero della Salute ha il compito di rintracciare tutti i contatti stretti di un caso COVID-19 presente su un mezzo di trasporto (aereo, treno, traghetto), raccogliere i dati e trasmetterli alle Regioni per attivare la misura della quarantena.
Il contact tracing-(CT) consiste nel fare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone (contatti stretti) che possono essere state esposte al caso COVID-19 durante il periodo di contagiosità e che potrebbero a loro volta sviluppare l’infezione, diventare contagiose e quindi alimentare la trasmissione. Il CT è uno strumento fondamentale di sanità pubblica per interrompere le catene di trasmissione del contagio di casi Covid-19.
È consentito spostarsi sul territorio nazionale?
A decorrere dal 3 giugno 2020, sono consentiti gli spostamenti fra regioni. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in queste aree.
Si consiglia di contattare il numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19 per la specifica Regione per ulteriori informazioni, anche inerenti all’eventuale necessità, in caso di rientro, di quarantena e isolamento.