Ogni quanto tempo deve essere aggiornata la formazione dei lavoratori?
Secondo l’Accordo Stato-Regioni di riferimento, la formazione obbligatoria per i lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve essere aggiornata ogni cinque anni. Tuttavia, per i lavoratori del settore edile si applicano regole differenti: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione, della durata di 6 ore, debba avvenire ogni tre anni.
L’introduzione del nuovo CCNL dell’edilizia, sottoscritto dalle Parti Sociali il 3 marzo 2022, ha definito una diversa periodicità per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Quando entrano in vigore le nuove disposizioni sulla formazione in materia di sicurezza per il CCNL edilizia?
L’allegato 2 del CCNL edilizia, intitolato “Protocollo formazione e sicurezza”, nel capitolo dedicato alla “Formazione su salute e sicurezza”, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore e disciplinato dal punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni. Questa periodicità differisce dalle disposizioni precedenti, che prevedevano un aggiornamento quinquennale.
La nuova periodicità triennale si applica a partire dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto. Consulta le prossime date disponibili per l’aggiornamento dei lavoratori nel settore edile e per le mansioni a rischio elevato.
Riassumendo, cosa prevede il nuovo CCNL edilizia?
- Per i lavoratori, siano essi operai o impiegati, che hanno completato l’aggiornamento della formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022), la scadenza del prossimo aggiornamento è fissata su base triennale.
- Per coloro che hanno completato l’aggiornamento della formazione base prima del 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento rimane quinquennale. In questo caso, il secondo aggiornamento dovrà essere effettuato secondo la nuova periodicità triennale.