Formazione Sicurezza Docenti: cosa chiarisce l’Interpello n. 1/2025
Il 18 settembre 2025 la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’Interpello n. 1/2025, fornendo un chiarimento molto atteso sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza per il personale docente delle scuole e delle università.
La questione nasce dall’applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che definisce durata e contenuti minimi della formazione specifica per tre livelli di rischio: basso, medio e alto. Essendo il settore “Istruzione” (codice ATECO 85) classificato come rischio medio, molti istituti ritenevano obbligatorio per tutti i docenti svolgere almeno 8 ore di formazione specifica.
L’interpello chiarisce definitivamente che non è così.
Il nodo del problema: docente = rischio medio? Non sempre
L’Università degli Studi di Udine ha chiesto al Ministero se fosse possibile prevedere un percorso di formazione per rischio basso (4 ore) per i docenti che, in concreto, non sono esposti a rischi tipici del livello medio o alto.
La Commissione ha risposto affermativamente:
👉 il livello di formazione deve dipendere dalla mansione e dalla valutazione dei rischi, non dal solo codice ATECO dell’ente.
Docenti a rischio basso: quando è possibile
Secondo l’Interpello n. 1/2025, possono rientrare nel livello rischio basso tutti i docenti che:
- svolgono attività esclusivamente d’aula o d’ufficio;
- non accedono a laboratori, officine, palestre o luoghi con rischi specifici;
- non utilizzano attrezzature particolari oltre a quelle tipiche dell’ufficio;
- non sono esposti, nemmeno saltuariamente, a rischi chimici, biologici, meccanici o fisici.
Per questi lavoratori, la durata minima della formazione specifica è quella prevista per il basso rischio: 4 ore.
Quando il docente rientra nel rischio medio o alto
La formazione deve invece essere tarata su livelli superiori quando i docenti:
- svolgono attività in laboratori scientifici o tecnici;
- partecipano ad attività pratiche con attrezzature, macchinari o sostanze;
- fanno accesso a palestre, officine, aziende agrarie, ambienti sportivi;
- sono esposti a rischi specifici anche in modo occasionale.
In questi casi:
- rischio medio → 8 ore
- rischio alto → 12 ore
Il punto chiave: tutto deve essere documentato nel DVR
La Commissione ricorda che non è possibile “scegliere liberamente” il rischio basso:
serve una valutazione dei rischi reale e motivata, riportata nel:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- piano formativo aziendale
- assegnazione ai gruppi omogenei di formazione
Solo se la valutazione dimostra l’assenza di esposizione a rischi medi o alti, l’ente può adottare la formazione per rischio basso.
Perché questo interpello è importante per scuole e università
L’Interpello n. 1/2025 offre un chiarimento pratico che ha diversi effetti positivi:
✔ Maggiore flessibilità nella gestione della formazione
Gli istituti possono organizzare percorsi differenti per gruppi di docenti con esposizioni diverse.
✔ Ottimizzazione di tempi e costi
I docenti che svolgono solo attività d’aula possono seguire corsi più brevi e adeguati al loro reale profilo di rischio.
✔ Maggiore coerenza con il D.Lgs. 81/08
Si torna alla logica originaria della norma: la formazione deve essere “adeguata e proporzionata” ai rischi effettivi, non a categorie generiche.
Conclusione
L’Interpello n. 1/2025 rappresenta un chiarimento di grande utilità per le scuole e le università.
Stabilisce con chiarezza che:
Non è il codice ATECO a determinare automaticamente la durata della formazione dei docenti, ma la valutazione dei rischi delle loro mansioni.
Di conseguenza, i docenti senza esposizioni specifiche possono svolgere la formazione rischio basso (4 ore), mentre solo quelli che operano in ambienti con rischi aggiuntivi devono seguire percorsi da 8 o 12 ore.
Per applicare correttamente il chiarimento, è però essenziale che ogni istituto aggiorni il proprio DVR e documenti con precisione le motivazioni della classificazione.
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