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mercoledì, 18 Marzo 2026 / Published in News e aggiornamenti

La valutazione dei rischi per i lavoratori in somministrazione: cosa cambia dopo la recente sentenza(Cassazione Civile, Sez.Lav., 15 dicembre 2025 n. 32659)

Negli ultimi mesi la giurisprudenza ha fornito un chiarimento molto importante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in somministrazione.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti ribadito un principio fondamentale: la valutazione dei rischi deve essere specifica anche per i lavoratori somministrati, e non può limitarsi a una valutazione generica valida per tutti i dipendenti.

👉 Per approfondire il caso giurisprudenziale puoi leggere l’articolo completo su PuntoSicuro:
https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-specifica-valutazione-dei-rischi-dei-lavoratori-in-somministrazione-AR-26025/


📌 Il punto chiave: non basta un DVR “generico”

La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente applicare ai lavoratori somministrati le stesse misure previste per i dipendenti diretti.

Secondo i giudici, infatti, la valutazione dei rischi deve considerare anche i rischi legati alla specifica tipologia contrattuale, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Questo significa che il DVR deve includere elementi aggiuntivi, legati ad esempio a:

  • inserimento in un ambiente di lavoro nuovo
  • minore conoscenza dei processi aziendali
  • possibile temporaneità della prestazione
  • ridotta familiarità con attrezzature e procedure

⚠️ Lavoratori somministrati: più esposti ai rischi

La sentenza sottolinea un aspetto spesso sottovalutato:
i lavoratori somministrati sono potenzialmente più esposti ai rischi, proprio perché operano in un contesto organizzativo che non conoscono.

La Corte evidenzia che questi lavoratori:

  • entrano in organizzazioni “estranee”
  • lavorano spesso per periodi brevi e frammentati
  • possono avere minore esperienza nello specifico contesto operativo

Per questo motivo, la valutazione dei rischi deve essere più approfondita e mirata, e non ridotta a un adempimento formale.


🏢 Obblighi dell’azienda utilizzatrice

Un altro punto fondamentale riguarda le responsabilità.

Nel rapporto di somministrazione:

  • l’agenzia forma e informa il lavoratore
  • l’azienda utilizzatrice garantisce la sicurezza operativa

In particolare, l’utilizzatore deve:

  • includere i lavoratori somministrati nel proprio DVR
  • valutare i rischi specifici legati alla mansione e al reparto
  • adottare misure di prevenzione adeguate
  • garantire lo stesso livello di tutela dei lavoratori interni

❌ Attenzione: rischio di illegittimità del contratto

Un aspetto spesso trascurato, ma molto rilevante:

La normativa prevede che il contratto di somministrazione è vietato se non è stata effettuata la valutazione dei rischi.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che:

  • la valutazione dei rischi non è un requisito formale
  • ma un vero e proprio presupposto sostanziale di legittimità del contratto

Questo può avere conseguenze anche molto serie per le aziende.


✅ Implicazioni pratiche per le aziende

Alla luce di questa sentenza, è fondamentale che le aziende:

✔ aggiornino il DVR includendo i lavoratori somministrati
✔ analizzino i rischi specifici per mansione e contesto
✔ prevedano procedure di inserimento e affiancamento
✔ rafforzino formazione e informazione
✔ evitino approcci standardizzati o “copia-incolla”


🎯 Conclusione

La sicurezza dei lavoratori in somministrazione non può essere gestita con logiche standard.

Serve un approccio più consapevole e strutturato, che tenga conto delle reali condizioni operative e delle specificità del rapporto di lavoro.

La sentenza della Cassazione rappresenta un ulteriore passo verso una visione della sicurezza non formale, ma sostanziale, dove la valutazione dei rischi diventa uno strumento concreto di prevenzione.

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