Torniamo a parlare oggi di sicurezza delle macchine, con particolare riferimento alle macchine agricole, presentando il contenuto di una relazione al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, un convegno che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 durante la 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.
In “Gli strumenti per il controllo del commercio delle macchine agricole”, a cura di Tiziano Ficcadenti (SPSAL AV 4 Coordinatore progetto prevenzione in agricoltura Marche), sono fornite alcune indicazioni in merito alle macchine marcate CE con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei RES (requisiti essenziali di sicurezza) e con riferimento a:
– responsabilità dei DL (Datori di Lavoro) Utilizzatori Art.70 comma 1 D.lgs.81;
– responsabilità dei fabbricanti e dei soggetti della catena di distribuzione Art. 23 D.lgs.81.
Il relatore riguardo alle macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei RES riporta alcune “azioni degli Organi di Vigilanza (art. 70, c. 4, D.Lgs. 81/08):
– amministrativa, con segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro;
– penale, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore (D.Lgs. 758/94) e comunicazione al P.M. della notizia di reato relativa a costruttore e venditore.
Nei confronti del costruttore e del venditore procederanno gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti, attivati solo dopo conferma della ‘non conformità’ dei Ministeri competenti”.
Riguardo all’attivazione del procedimento amministrativo si ricordano alcuni articoli di legge come l’art. 6 (Sorveglianza del mercato) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e il comma 4 dell’articolo 70 del Decreto legislativo 81/2008:
Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70. |
La relazione si sofferma anche sulla prescrizione o disposizione nel caso di:
– vizio palese: “situazione di rischio manifestata in fase di valutazione dei rischi o di utilizzo dell’attrezzatura. Si procede con prescrizione (violazione art. 70 c 1);
– vizio occulto: situazione di rischio determinata da difetti di progettazione e/o costruzione. Si procede con disposizione”
Questi i contenuti della prescrizione.
Indicazioni precise “se:
– è possibile una sola soluzione
– le soluzioni non modificano i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante”.
Indicazioni generiche “se:
– esistono più soluzioni possibili;
– potrebbe essere necessario intervenire sulle scelte progettuali del fabbricante”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sui casi dove è possibile intervenire con la disposizione e sulle procedure nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione.
Riprendiamo invece alcune indicazioni relative alle macchine agricole semoventi diverse da trattori.
Si ricorda in particolare che “le strutture di protezione in caso di capovolgimento, se non escluso tale rischio dal fabbricante, devono essere sempre installate e conformi alla normativa di sicurezza:
1. per macchine costruite prima del 21/09/96 (entrata in vigore DPR 459/96), con riferimento a quanto previsto dall’allegato V, parte II, punto 2.4;
2. per macchine costruite dopo il 21/09/96 ma prima del 06/03/10 (entrata in vigore D.Lgs. 17/10) è cura dell’utilizzatore adeguare secondo quanto previsto dal fabbricante (punti di ancoraggio);
3. le macchine costruite in vigenza del D.Lgs. 17/10 devono essere già dotate di tale struttura dal fabbricante”.
E si sottolinea che il datore di lavoro che “mette in servizio macchine sprovviste di struttura di protezione (o punti di ancoraggio – vedi 2) oppure con struttura non conforme alle norme di riferimento viola l’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 81/08”.
Si indica poi che per la costruzione delle strutture di protezione in caso di capovolgimento “non esistono norme tecniche armonizzate di riferimento”. E si riportano alcuni criteri di riferimento e altre indicazioni sulle strutture di protezione, ad esempio ricordando che “in caso di strutture di protezione non idonee il costruttore (fabbricante o utilizzatore diretto) viola l’art. 23 del D.Lgs. 81/08. Nei confronti dei fabbricanti (immissione sul mercato) si procede anche con la segnalazione ai Ministeri competenti (controllo mercato)”.
Concludiamo riportando, sempre dalla relazione, alcune tipologie dei dispositivi di protezione per trattori in caso di capovolgimento:
1. “omologati per specifico modello di trattore (punzonatura del fabbricante e dichiarazione dell’installatore);
2. costruiti in conformità alla Linea Guida nazionale ISPESL (certificazione del costruttore e dell’installatore);
3. rispondenti a direttive europee o codici OCSE di riferimento (dichiarazione del fabbricante con numero OCSE e dell’installatore);
4. progettato ad hoc per il trattore in esame (relazione tecnica del progettista che certifichi l’idoneità del dispositivo e dichiarazione dell’installatore)”.
E si indica che per i i punti 1-2-3 “non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione stradale (trattori immatricolati), mentre per il punto 4 è richiesto”.
La relazione si conclude poi riportando alcune indicazioni sugli obiettivi del legislatore e informazioni tratte da schede di supporto e note tecniche per il trattore agricolo o forestale.
FONTE PUNTO SICURO
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo: 170428_Ficcadenti_AsurMarche