Normalmente quando si pensa agli incidenti e alle malattie professionali si fa riferimento per lo più ai rischi relativi alle macchine, ai pericoli di caduta dall’alto, di caduta materiali o di folgorazione, all’esposizione agli agenti fisici o al sovraccarico biomeccanico, ma raramente agli infortuni o alle malattie dovuti alla mancanza di requisiti dei luoghi di lavoro. Ad esempio in relazione alle carenze nella viabilità, nell’illuminazione, nella pavimentazione, o nella presenza di porte, aperture e scale fisse o portatili non sicure.
Ci soffermiamo oggi proprio su alcuni di questi elementi con riferimento al contenuto di un documento correlato al progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale – elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 e che ha affrontato in questi anni il tema della sicurezza in vari comparti lavorativi.
Infatti il documento “ Settore agroalimentare_La lavorazione della carne”, che riporta diverse indicazione sui requisiti dei luoghi di lavoro, sulla normativa, sulla classificazione degli ambienti, dedica un intero paragrafo alla pavimentazione, ai muri e soffitti, alle finestre, alle scale e alle banchine e rampe di carico.
Innanzitutto si sottolinea che è vietato “destinare a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
– essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività dei lavoratori;
– avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
– essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
– avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene”.
Ci soffermiamo sui pavimenti.
Il documento indica, con particolare riferimento al contenuto dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che i pavimenti dei locali devono essere “fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere caratteristiche antisdrucciolo (coefficiente di attrito dinamico µ<0,4), superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico”. E quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio “si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, e i lavoratori devono essere muniti di calzature impermeabili e con suole antisdrucciolo”.
Il documento si sofferma poi ampiamente sulle pareti dei luoghi di lavoro e fornisce anche brevi indicazioni su:
– finestre e lucernari: “devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso. L’ accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza”;
– scale e marciapiedi mobili: “devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili”;
– banchine e rampe di carico: “devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati e devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità. Inoltre devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere”.
Si ricorda inoltre che i pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all’utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, “devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi”. E “i locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti”.
Il documento si sofferma poi in particolare sul comparto della lavorazione carni dove numerosi sono gli infortuni dovuti alla “ caduta in piano” dei lavoratori, con cause che riguardano la scivolosità (mancanza di attrito) e gli ingombri (scarsa percorribilità) dei pavimenti.
In particolare la scivolosità del pavimento è dovuta:
– “materiale con cui è stato realizzato: rispondente alle norme igieniche (impermeabile e liscio) ma non a quelle antinfortunistiche (basso coefficiente di attrito);
– alla presenza di acqua, sangue e cascami ad elevato contenuto di grassi prodotti dalla lavorazione”.
Mentre gli ingombri sono dovuti ad “eccessivi affollamenti di macchine, impianti, pedane, materiale di ogni genere posto sulle vie di passaggio dei lavoratori”.
Il documento si sofferma poi nel dettaglio sulla utilizzabilità per la valutazione del rischio della misura del “Coefficiente di Attrito Dinamico” della superficie del pavimento tramite il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A.) (D.M. 236/1989, punto 8.2.2 Pavimentazioni).
Il documento si sofferma poi su porte e portoni.
Si indica che le porte dei locali di lavoro “devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20”. Mentre “nei luoghi di lavoro in cui lavorazioni e materiali non comportano rischi di esplosione o specifici rischi di incendio, la larghezza minima delle porte è in funzione dei lavoratori normalmente occupati”.
Impresa Sicura si sofferma poi nel dettaglio sulla larghezza e il numero delle porte e fornisce ulteriori indicazioni su specifiche tipologie di porte o portoni: apribili nei due versi, trasparenti, scorrevoli, porte che si aprono verso l’alto, ad azionamento meccanico o situate sul percorso delle vie di emergenza.
Vengono fornite utili informazioni anche sulle aperture verticali e orizzontali.
Infatti le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, “devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale”. Inoltre per le “sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo”.
Concludiamo questo excursus, attraverso la sicurezza dei luoghi di lavoro, riportando le indicazioni relative ai posti di lavoro e di passaggio e ai luoghi di lavoro esterni.
Il documento segnala che i posti di lavoro e di passaggio “devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate”. In particolare, con riferimento anche ai tanti infortuni mostrati nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, si sottolinea che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività “devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro”.
Infine i luoghi di lavoro all’aperto “devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente”.
E quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, “questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
– sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
– non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
– possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
– non possono scivolare o cadere”.
Concludiamo segnalando che il documento di Impresa Sicura si sofferma poi su vari altri aspetti relativi alla sicurezza e ai requisiti degli ambienti di lavoro: scale fisse e portatili, parapetti, ventilazione, viabilità, illuminazione, microclima, …
Il sito “ Impresa Sicura”: l’accesso via internet è gratuito e avviene tramite una registrazione al sito.
FONTE PUNTOSICURO