Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 15 descrive le procedure semplificate per gestire, nell’emergenza sanitaria, la verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali a uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che potranno essere prodotti senza il rispetto delle norme comunitarie (marcatura CE).
Il Ministero della Salute ha illustrato il contenuto della norma nella circolare 3572 del 18 marzo 2020.
In estrema sintesi, nel rinviare alla lettura della Circolare, occorre distinguere (commi 2 e 3 dell’art. 16) tra mascherine chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale:
– le imprese che intendono produrre, importare o mettere in commercio mascherine chirurgiche, dovranno inviare una autocertificazione all’Istituto superiore di sanità contenente le caratteristiche tecniche e la dichiarazione che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza della vigente normativa; entro 3 giorni dalla autocertificazione, le aziende devono inviare gli elementi utili alla valutazione; entro 3 giorni dal ricevimento dei materiali, l’Istituto superiore di sanità si pronuncia sulla rispondenza del prodotto alle disposizioni di legge vigenti
– le imprese che intendono produrre, importare o mettere in commercio Dispositivi di Protezione Individuale (FFP2 e FFP3) devono adottare una procedura analoga coinvolgendo l’INAIL.
Per le due procedure rinviamo:
– per l’Istituto Superiore di Sanità:
o Domanda 20200320 Domanda dii valutazione in deroga (1)
o Autocertificazione 20200302 Autocertificazione art_15 DL 17_03_2020 n_18 def (1)
Per la presentazione delle istanze inviare una PEC a mascherinecovid-19@pec.iss.it.
Per richieste di informazioni inviare una e-mail a mascherinecovid-19@iss.it.
– per l’INAIL
o Circolare n. 60104 del 19 marzo 2020 e autocertificazione (SCARICA CIRCOLARE U.INAIL.60104-01)
La richiesta all’INAIL deve:
– essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti
– essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.
Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.
Ai fini della verifica dei DPI, l’impresa deve dichiarare la rispondenza dei dispositivi alle relative norme tecniche UNI/ISO.
A tale proposito nei prossimi giorni UNI metterà gratuitamente a disposizione delle imprese aderenti a Confindustria le norme UNI/ISO necessarie per l’attestazione di conformità elaborando le procedure per l’accesso a tali norme.