Mercoledì 4 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Dpcm che cristallizza l’accesso agevolato allo smart working già contenuto nel precedente Dpcm del 1° marzo 2020.
Infatti, l’art. 1 del citato decreto, alla lettera n), conferma che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.
In precedenza, lunedì 2 marzo scorso, Il Presidente della Repubblica, preso atto dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) in atto, aveva emanato il Decreto legge n . 9 che contiene disposizioni che puntano ad assicurare un primo, necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese danneggiati dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus nel nostro Paese.
In particolare, tra le varie materie disciplinate, relativamente ai Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa), il Decreto era intervenuto adottando al Capo II “Misure in materia di lavoro privato e pubblico“:
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (tale deroga è estesa anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale – FIS) per un periodo massimo di tre mesi (art. 13);
- possibilità di sospensione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa Integrazione Ordinaria, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi (art. 14);
- Cassa Integrazione Salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi (art. 15);
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indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività (art. 16).