Torniamo a parlare nel nostro giornale dell’importante legame tra scuola e lavoro in materia di sicurezza e dell’alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che permette di sperimentare processi di apprendimento attivi e di favorire un percorso di attenzione alla prevenzione di infortuni e malattie professionali.
E lo facciamo con riferimento alla pubblicazione e adozione, tramite Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, di un nuovo regolamento denominato “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”, sicuramente un nuovo passo in avanti che si inserisce nel quadro del più ampio del progetto regolato dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 e che può facilitare per i giovani l’acquisizione di competenze anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Le finalità e i destinatari del nuovo regolamento
Dal decreto 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”, entrato in vigore il 5 gennaio 2018, riprendiamo innanzitutto le finalità della Carta indicate all’articolo 1 del regolamento.
La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza ha lo scopo di dare agli studenti l’opportunità di “conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro”.
E il regolamento definisce inoltre le “modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavorodelle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”.
Il regolamento (art.2) “si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi”. E nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il regolamento si applica “anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza”.
Lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro
Riguardo poi alle modalità di svolgimento dell’alternanza (art.3) si segnala che tali percorsi – regolati dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.
E tali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono “inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante”.
Nell’art. 4 si fa riferimento al Patto educativo di corresponsabilità che definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza. E si segnala (comma 2) che gli studenti destinatari di tale regolamento “svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi”. E vengono (comma 6) supportati nell’ attività di alternanza “da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante”.
La salute e sicurezza nell’alternanza
All’articolo 5 si sottolinea poi che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza “ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo”. E tale formazione è “certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.
Ed è dunque di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado “l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”. E per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione, possono essere:
a) “stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.
Sempre poi all’articolo 5 si indica che al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.
Concludiamo segnalando che per gli studenti in regime di alternanza è “garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Tiziano Menduto Fonte Punto Sicuro